Art. 2.
(Procedura per la richiesta di risarcimento).

      1. I produttori di cui all'articolo 1 hanno facoltà, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di presentare all'AGEA la richiesta di risarcimento

 

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del danno subìto in uno o più periodi compresi tra gli anni 1995-1996 e 2005-2006, a seguito della non corretta applicazione del regime comunitario delle quote latte da parte dello Stato italiano.
      2. Alla richiesta di cui al comma 1, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è allegata una perizia del danno subìto e una dichiarazione in cui, sotto la propria responsabilità, il richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. In assenza di comunicazioni da parte dell'AGEA, trascorsi due mesi dal ricevimento della richiesta, la stessa è da considerare accolta.
      3. Ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento sono considerati i danni diretti, incluse le spese legali e amministrative sostenute per le opposizioni nei giudizi di ogni ordine e grado e per la perizia di cui al comma 2, e i danni indiretti subìti dal produttore.
      4. In caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, l'entità del risarcimento non può essere superiore all'importo di quanto complessivamente imputato a titolo di prelievo supplementare. Il risarcimento, salvo diversa indicazione da parte del richiedente, è compensato con il prelievo totale imputato allo stesso.